Lo Statuto Comunale
COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO
* * * * *
STATUTO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 14 DD. 01.08.2011
PREAMBOLO
VICENDE STORICHE
L’insediamento umano a Samone ha sicuramente origini piuttosto antiche, anche se
purtroppo le fonti storiche fino al Medioevo sono pressoché inesistenti. Ciononostante l’ubicazione
in una favorevole posizione, per di più nelle vicinanze di un’importante arteria romana come la via
Claudia Augusta Altinate, induce a pensare che forse già in epoca romana, se non addirittura
prima, il sito fosse abitato. Ovviamente, data la mancanza di ritrovamenti archeologici (si segnala
soltanto il rinvenimento nel 1912 di una moneta di Treboniano Gallo, imperatore romano del III
secolo d.C.), si possono fare solo delle ipotesi.
La storia di Samone coincide naturalmente con quella della Valsugana orientale, la quale
dopo la dominazione romana conobbe principalmente quella dei Longobardi (568-774 circa) e dei
Franchi, e che dopo varie invasioni fu annessa nel 1027 alla contea vescovile di Feltre, della quale
fece parte per tre secoli, con la parentesi del burrascoso trentennio (1228-1259) della signoria di
Ezzelino da Romano.
Nel Trecento si susseguirono svariate dominazioni, che culminarono nel 1413 con
l’annessione alla contea del Tirolo, della quale la giurisdizione di castel Ivano, di cui faceva parte
anche Samone, era dominio diretto.
Le fonti documentarie si fanno più cospicue da questo momento in poi, anche se il paese di
Samone viene comunque citato fin dagli inizi del duecento, stando almeno alla documentazione
attualmente disponibile. E all’incirca a questo periodo (seconda metà del XIII secolo) dovrebbe
risalire la costruzione della chiesa di S. Donato, citata per la prima volta in un documento del 1311,
in essa è ancora possibile ammirare alcuni antichi affreschi. Almeno dalla fine del Quattrocento è
attestata la presenza di un cappellano a Samone, dipendente dal pievano di Strigno (anche la
chiesa di Samone come quelle dei paesi limitrofi fece parte integrante della parrocchia di Strigno,
fino a tempi recenti).
Durante la dominazione tirolese, che era esercitata tramite feudatari e capitani, s’inserisce
l’importante episodio della rivolta dei contadini del 1525. Essa, causata dalle pesanti tasse che le
classi più povere erano costrette a pagare, rientra nell’ambito della cosiddetta “guerra rustica” che
coinvolse tutto il mondo tedesco, e che nella giurisdizione di Ivano portò all’uccisione, il 25 agosto
1525, del capitano del castello Giorgio Pucler. A questa rivolta parteciparono anche alcuni uomini
di Samone, fra cui Pietro Mengarda, che figura addirittura come il capo dei ribelli della giurisdizione
di Ivano, e che per questo, in seguito venne arrestato e processato.
Nonostante le prestazioni feudali, fra cui il pagamento delle decime, che gravarono fino alla
prima metà dell’Ottocento, tuttavia, come le altre comunità trentine anche quella di Samone
godette per secoli di ampia autonomia amministrativa ed economica, riscontrabile nella carta di
regola del 1584, lo statuto interno che era frutto della rielaborazione e del rimodernamento degli
statuti precedenti, codificazioni a loro volta delle norme tramandate oralmente da generazioni.
Il nucleo delle famiglie originarie del paese, legate tra loro da radici comuni e vincoli di
parentela, costituiva la vicinìa, che era alla base della vita comunitaria; erano infatti i vicini, i
capifamiglia, riuniti in assemblea, a prendere le decisioni relative alla comunità e allo sfruttamento
delle risorse economiche, e fra di essi, a rotazione, venivano eletti coloro che dovevano ricoprire le
cariche pubbliche: il regolano, la carica più importante, che aveva il compito di curare
l’amministrazione e l’andamento della comunità e di giudicare in prima istanza; il sindico, colui che
rappresentava gli interessi della comunità soprattutto nelle relazioni con l'autorità e con le altre
comunità; gli huomini dal giuramento, sorta di consiglieri (generalmente in numero di quattro) con
funzione consultiva e di controllo; i saltari, addetti principalmente alla sorveglianza delle proprietà,
sia pubbliche che private (dal 1671 ne venne eletto uno appositamente per sorvegliare la
campagna che i Samonati possedevano nella località Sconzan nella regola di Strigno, e dall’anno
successivo furono istituiti anche due soprastanti ai boschi con la funzione specifica di controllare i
boschi comunali, prevenendo e punendo eventuali abusi).
Gli interessi della comunità si scontravano spesso con quelli dei paesi limitrofi, e ne
nascevano talvolta delle controversie: lunga, e conclusasi a favore di Samone, fu in particolare
quella con la comunità di Bieno per il diritto di legnatico nella località Pozze di Casetta (allora
nominata per lo più “monte del Fazè”) nella regola di Bieno, diritto che gli abitanti di Samone
godevano da tempo immemorabile a titolo di enfiteusi. Altri conflitti rilevanti si ebbero con Scurelle,
sempre per un contestato diritto di legnatico nei boschi di Cenon di quella comunità, e con Strigno
per il diritto di pascolo nella località Armentère, la cui proprietà era rivendicata da entrambi i paesi,
pur ammettendo la comunità di Strigno di aver concesso a quelli di Samone il diritto di pascolarvi.
La sentenza giuridica che a fine Seicento aveva stabilito la facoltà, per entrambe le comunità, di
pascolare insieme in tale località (rimanendo però riservato a Strigno lo ius regolandi, e dunque la
proprietà) non aveva però posto fine alla questione, che si trascinò fino alla prima metà
dell’Ottocento.
L’organizzazione comunale basata sulle regole sopravvisse per secoli, cominciando a
tramontare lentamente con le riforme di Maria Teresa e Giuseppe II d’Austria, per venire poi
soppressa agli inizi dell’Ottocento anche dal governo bavarese (1806), subentrato a quello tirolese
dopo le guerre napoleoniche. Con l’aggregazione al Regno Italico (1810-1814), molte comunità
persero la loro autonomia; anche Samone divenne, per la prima volta, una frazione del comune di
Strigno. Con la restaurazione e l’annessione del Tirolo meridionale all’impero d’Austria i comuni
soppressi vennero ricostituiti. Con le leggi comunali fondamentali del 1819 e del 1866 venne
riconfermato quel decentramento amministrativo tanto apprezzato dalle comunità, che tornavano
così a godere di una discreta autonomia.
Verso la fine dell’Ottocento la scarsità di risorse e di lavoro, causate dalla crisi
dell’economia agricola unitamente al frazionamento della proprietà, alle frequenti alluvioni,
dall’incremento demografico e alla povertà diffusa spinse molte persone ad abbandonare il paese
per cercare fortuna altrove. Da tempo ciò avveniva, ma si trattava di una sorta di “emigrazione
stagionale”, in quanto vi era un ciclico ritorno a casa; fin dal Settecento infatti anche molti
Samonati, come i Tesini, si erano dedicati al traffico girovago, commerciando soprattutto stampe
(nel 1781 si contavano quasi una ventina di capifamiglia dediti a questa attività) e specializzandosi
in seguito, nel corso dell’Ottocento e addirittura fino agli anni Settanta del Novecento, nella vendita
di piccola merce di vario tipo, facilmente trasportabile.
Alla fine del XIX secolo molti invece partirono dal paese per non farvi più ritorno; una delle
mete principali fu il Brasile.
Dopo il duro capitolo della prima guerra mondiale, che aveva causato gravissime perdite
umane e materiali (Samone, evacuato, venne in buona parte distrutto) e aveva avuto come
conseguenza politica l’annessione all’Italia, seguì il difficile periodo fascista, in cui ancora una volta
il comune di Samone perse la propria autonomia divenendo una frazione di Strigno, al quale
vennero purtroppo subordinati gli interessi del paese (“venne alienata la casa comunale, venne
levato il corpo pompieri…, venne disarmata la centralina elettrica”, e depauperato l’acquedotto a
favore di quello di Strigno).
L’aggregazione al comune di Strigno, assieme con Ivano Fracena, Scurelle, Spera e Villa
Agnedo durò dal 7 giugno 1928 sino al novembre 1946, allorché venne ripristinato il comune di
Samone come ente giuridico.
Nel 1959 anche la curazia di Samone divenne indipendente da Strigno, venendo elevata a
parrocchia.
Nel secondo dopoguerra cardini dell'economia samonata sono stati l'allevamento del
bestiame, le viti, i bachi da seta, le patate, il grano turco e il grano. Nel quadro dell'economia del
paese uno dei capisaldi è sempre stato quello dell'emigrazione, che ha portato allo spopolamento
di Samone fino al minimo storico di 401 abitanti del 1971.
Fenomeno che si arresta con il diffondersi in Valsugana dell'industria e lo sviluppo
dell'edilizia e dell'artigianato che creano nuove opportunità di lavoro in sede locale anche per i
samonati che comunque continuano con le coltivazioni agricole.
Una comunità che, con la coesione del suo tessuto sociale, attraverso la tenuta e lo
sviluppo di un forte spirito cooperativo e associativo, ha saputo dar vita ad Amministrazioni
comunali che si sono impegnate a garantire servizi di base di qualità e che, nel campo agricolo, ha
portato alla costituzione del Consorzio di Miglioramento Fondiario attivo nella realizzazione di
infrastrutture che hanno offerto l'opportunità di nuove occasioni economiche per produzioni
agricole di pregio, favorendo un nuovo sviluppo sociale ed economico.
Si è giunti quindi negli ultimi anni ad un ripopolamento dovuto sia al ritorno di persone un
tempo migrate che all'arrivo di nuove famiglie portando l'attuale popolazione a 545 abitanti.
TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1 - AUTONOMIA DELLA COMUNITÀ LOCALE
La comunità di Samone è ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondo i
principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato, della Regione e della Provincia.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2 - TERRITORIO
Il territorio del Comune di Samone si estende per 488 ettari.
Il paese si colloca a 673 metri sul livello del mare, tra il corso del Rio Cinaga, ad est e del Rio
Ensegua, ad ovest.
Il territorio si estende dai 555 metri sul livello del mare, in località Cavasini, ai 2032 metri di Monte
Cima.
Confina con i territori dei Comuni di Strigno e Spera.
Nel paese hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
La sede legale del Comune degli organi e degli uffici è fissata in Samone presso il municipio.
Art. 3 - STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune ha un proprio stemma che presenta le seguenti caratteristiche:
“Scudo partito, il primo di bianco e il secondo di azzurro, caricato nel centro di un gufo d’oro”,
ornato superiormente con corona civica di Comune. Inferiormente a destra e a sinistra un ramo
fruttato di alloro entrambi legati sotto la punta da un nastro d’oro.
2. Il Gonfalone del Comune ha la forma di una bandiera rosso cardinale con blasone scudo partito,
il primo di bianco e il secondo di azzurro, caricato nel centro di un gufo d’oro ornato,
superiormente con corona civica di Comune. Inferiormente a destra e a sinistra un ramo fruttato
di alloro entrambi legati sotto la punta da un nastro d’oro.
L'immagine del gufo riportata nello scudo araldico proviene dal soprannome attribuito da sempre ai
Samonati, detti appunto “i Gufi”, in dialetto “bogheli”.
Stemma e Gonfalone del Comune di Samone sono stati approvati con delibera del Consiglio
comunale n. 11 del 15 marzo 1985 e con delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 4102/2-B
del 07 giugno 1985.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, deve essere autorizzato dal Sindaco.
Art. 4 - PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Il Comune:
1. Orienta la propria azione all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la
propria azione al principio di solidarietà e uguaglianza, nella prospettiva della tutela dei diritti
inviolabili della persona.
2. Ispira la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di
trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
3. Promuove forme di collaborazione intercomunale nell’erogazione dei servizi.
4. Rende effettiva la partecipazione all’azione politica e amministrativa comunale, garantendo e
valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle
associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, a concorrere
allo svolgimento e al controllo delle attività.
5. Promuove e tutela la vita umana, la persona e la famiglia, la valorizzazione sociale della
maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di
curare e di educare i figli.
6. In coerenza con i principi costituzionali e la convenzione delle Nazioni Unite di diritti sui
bambini e dei giovani concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro
istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
7. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
8. Concorre, nell’ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione e
se possibile, all’eliminazione dell’inquinamento e delle sue cause, promuove l'utilizzo di energie da
fonti rinnovabili, al fine di assicurare nell’uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e
delle generazioni future. A tale scopo il Comune può detenere partecipazioni in società funzionali
alla gestione del territorio.
9. Promuove l’equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini; favorisce la soluzione
del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.
10.Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa economica privata alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale, nel rispetto
delle risorse ambientali.
11.Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la
funzione sociale della cooperazione.
12.Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di
popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l’uso dei servizi, o servizi ad
esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.
13.Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle
reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali, statali, regionali,
provinciali e locali.
14.Favorisce un’organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle
famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
15.Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure
atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di
gestione.
16.Concorre nell’ambito delle organizzazioni nazionali, provinciali, regionali e internazionali degli
Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di
pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
17.Promuove azioni atte a mantenere rapporti con i discendenti di quei cittadini che nel passato
migrarono, in considerazione dei vincoli e delle tradizioni che mantengono con il loro Paese
d’origine.
18.Ai principi ispiratori e agli obbiettivi programmatici è sottoposta ogni forma di attività comunale,
sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad
altri organismi, enti o società.
19.Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale,
indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
TITOLO II – PARTECIPAZIONE
Art. 5 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull’organizzazione e sulla gestione
dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all’attività
comunale e agli enti ed aziende dipendenti.
CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE
Art. 6 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE
1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei
requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono
rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti
dell’attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno quaranta soggetti in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, diretta a porre all'attenzione del
Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno quaranta soggetti in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, per l'adozione di un atto del
Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta
scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio
iscrive all’ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione,
informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell’atto di cui si richiede l'adozione
e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti
fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti
all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione
motivata al proponente.
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE
Art. 7 - CONSULTAZIONE POPOLARE
1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo
anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La
consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione
impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un
terzo dei Consiglieri o di almeno quaranta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari
per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti
interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Il Comune può sperimentare forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia
telematica.
CAPO III – REFERENDUM
Art. 8 - NORME GENERALI
1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo, quali strumenti di diretta
partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio
comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora
compiutamente e definitivamente disciplinate.
3. Il referendum può essere richiesto, attraverso un comitato promotore, da una percentuale non
inferiore al 9 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di
elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.
4. Oltre che richiesto da un comitato promotore il referendum può essere disposto dal Consiglio
comunale con maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
5. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per
consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si
possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
6. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei
requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei
voti favorevoli validamente espressi.
8. L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in carica; che
entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno l’oggetto del
referendum.
Art. 9 - ESCLUSIONI
1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato
amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è
ammesso con riferimento:
a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato
amministrativo in corso;
b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
c) agli atti relativi a elezioni, nomine, designazioni;
d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
f) agli Statuti delle aziende comunali e alla loro costituzione;
g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
Art. 10 – NORME PROCEDURALI
1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, ad uno dei
quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le
decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche
questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi
ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni,
da compiersi entro i successivi due mesi.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi
tre mesi.
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 - ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il
Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli
orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale,
economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con
regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei
Comuni, delibera:
a) in materia di denominazione di vie e piazze;
b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all’anagrafe
del Comune, si sia distinto particolarmente in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in
favore degli abitanti di Samone o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o
dell’umanità;
c) l’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro
200.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti
progetti definitivi;
d) l’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello
stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato
né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d’opera e i progetti per
lavori delegati da altre Amministrazioni.
Art. 12 - CONVOCAZIONE
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l’ordine del
giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano
di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi
entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
4. Nella formulazione dell’ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti.
5. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la
convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza, nei modi e termini previsti dal
Regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili,
assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da
trattare.
7. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri
comunali assegnati.
8. Qualora il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in
giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è
sufficiente l’intervento di sette Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per
particolari deliberazioni.
Art. 13 - CONSIGLIERE INCARICATO
1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie
determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno, salvo proroga motivata.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per
l’espletamento dell’incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una
relazione che illustri i risultati dell’incarico svolto.
Art. 14 - IL CONSIGLIERE COMUNALE
1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di
opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o in caso di surrogazione,
non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio
comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del
Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro
venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza
è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato
decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere
subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza
maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate.
Qualora l’assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il
Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE
Art. 15 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO
1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta
gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti
attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l’ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a
maggioranza dei voti.
Art. 16 - COMPOSIZIONE
1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da quattro Assessori, di
cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Nella composizione della giunta deve essere assicurata un'adeguata presenza di entrambi i
generi.
3. Gli assessori sono nominati tra i consiglieri comunali.
4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta
successiva.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le
competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta
successiva.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li
sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.
Art. 17 - CONSIGLIERE DELEGATO
1. II Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti
relativi a specifiche materie definiti nell’ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La
nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle
quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio
incarico.
Art. 18 - MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.
SEZIONE III - IL SINDACO
Art. 19 - ATTRIBUZIONI
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e
sovrintende al funzionamento degli uffici ed all’esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e
sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel
caso di sospensione dall’esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.
5. Distintivo del Sindaco quale ufficiale di Governo è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del Sindaco quale
capo dell’amministrazione è il medaglione previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della
Giunta regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.
CAPO II - ALTRI ORGANI
Art. 20 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell’ordine
assunta dal Vicesindaco, dall’Assessore più anziano d’età avente diritto al voto, dal Consigliere più
anziano d’età.
3. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
b) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri
delle questioni sottoposte al Consiglio;
c) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse
per gli atti che devono essere sottoposti all’Assemblea;
d) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
f) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto
delle richieste e proposte dell’Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei
singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
g) promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e
controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
h) cura i rapporti del Consiglio con l’organo di revisione economico-finanziaria e con il
difensore civico;
i) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.
Art. 21 - GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salva la facoltà di optare,
comunicandolo per iscritto al Presidente del Consiglio, per un diverso Gruppo.
2. Ciascun gruppo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro
il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate, anche per via telematica, le deliberazioni giuntali in
concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.
Art. 22 - COMMISSIONI
1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal
regolamento, ovvero, per l’esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari
speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un’adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al
momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di
proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come
obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le
funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla
data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare,
ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO
Art. 23 - NORME GENERALI
1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto
all’ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte
poste in discussione;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che
riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere
visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi
richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del proprio mandato.
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI
Art. 24 - PRINCIPI
1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell’Amministrazione, nonché
nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli
stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza
delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso
enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal
Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 22 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo,
sono di norma effettuate garantendo un adeguata rappresentanza ad ambo i generi.
Art. 25 - ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ
1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite
agli amministratori comunali ritenuti necessari perla tutela degli interessi del Comune o per
assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuati nell'interesse generale della
comunità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate
dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell’espressione degli indirizzi per la
nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed
istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o
designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del
Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale,
l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il
mandato elettivo.
TITOLO V – GARANZIE
Art. 26 - OPPOSIZIONI E RICORSI
1. E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio
comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
a) che sia presentato da un cittadino;
b) che sia presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio
nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine
all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza
delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”;
b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la
sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell’impugnazione;
c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non
reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia
avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento od il rigetto del ricorso
qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da tale
organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per
la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del
ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve
essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza
che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del
termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO
Art. 27 - IL DIFENSORE CIVICO
1. Il Comune riconosce nell’ufficio del Difensore civico uno strumento di garanzia, di
partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell’azione amministrativa.
Allo scopo il Consiglio comunale può approvare la convenzione con il difensore civico provinciale.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di
propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione
amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.
Art. 28 - ATTIVAZIONE DELL’ISTITUTO
1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di
stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di
estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all’Amministrazione comunale. La
convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a dare risposta agli
interventi del Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. - 29 PRINCIPI
1. L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento
organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità
personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi
resi alla comunità.
2. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di
trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli atti del
Comune.
3. L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra
flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per
il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata
agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
Art. 30 - FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale
spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione degli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile
del risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati
in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge,
a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche
competenze conferite.
4. Gli articoli 32 e 33 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del
Sindaco e della Giunta.
Art. 31 - ORGANIZZAZIONE
1. Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune:
a) attribuisce le funzioni di cui all’articolo 30 comma 3;
b) individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 30 commi
1 e 3;
c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le funzioni di
cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l’adozione degli atti di
cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai
preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle
risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.
Art. 32 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO
6. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla
legislazione vigente.
7. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
a) rilasciare le autorizzazioni;
b) adottare le ordinanze;
c) stipulare gli accordi ed i contratti;
d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai
regolamenti.
8. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in
qualità di capo dell’Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti
contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
9. Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente
articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i
pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del
procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo.
Art. 33 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA
1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
a) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell’ambito di
giudizi promossi da terzi;
b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le
relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la gestione
dei servizi;
f) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere
prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per
l’individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai
regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può delegare le competenze di cui al comma 1
al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata
la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi
dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l’efficace ed
efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo.
Art. 34 - IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale
dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale
ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di
governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all’articolo 30 commi 1 e 2:
a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali
apponendovi la propria firma;
b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e
provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di
disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
d) in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla
competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità
di alcune tipologie di procedimento;
e) roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e
negli atti unilaterali nell’interesse del Comune;
f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento o con atto di indirizzo, sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il
segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e
salvaguardando la reciproca professionalità.
Art. 35 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario
comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da
chi ne fa le funzioni.
Art. 36 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche
deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o
promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato
dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da
specifiche disposizioni di legge.
TITOLO VII - ATTIVITA’
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 37 - CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI
1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività
istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici, nei casi
in cui l’ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.
Art. 38 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della
pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le
determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto,
all’albo informatizzato comunale e/o eventuali altre forme individuate dalla normativa.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.
Art. 39 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI
1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei
cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei
Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al
potere di differimento.
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA
Art. 40 - I REGOLAMENTI
1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello
svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della
Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e
l’estrazione di copia da parte di chiunque.
Art. 41 - LE ORDINANZE
1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai
regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di
igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini.
Art. 42 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati
dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie
disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento.
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 43 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge
provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora
non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento.
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI
Art. 44 - PRINCIPI
1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha
facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta
competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati,
sono determinati dal regolamento nel rispetto dell’ordinamento vigente ed in particolare della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA
Art. 45 - LINEE PROGRAMMATICHE
1. Il Sindaco neo eletto, entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale,
definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il
mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica
le linee strategiche dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di tale documento non prima di 15 giorni
dall’invio della proposta ai Consiglieri.
Art. 46 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO
1. Il Consiglio comunale, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi
dall’ordinamento vigente ed in particolare
a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle
opere pubbliche;
b) il bilancio di previsione pluriennale;
c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo
informazioni sull’andamento finanziario, del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso
di realizzazione.
Art. 47 - GESTIONE - CONTROLLO
1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del Comune
sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai
programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell’attività
posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio
per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di controllo
di cui al presente articolo.
Art. 48 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d’uso gratuito per motivi
di pubblico interesse.
Art. 49 - SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità
all’apposito capitolato speciale d’appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione
volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.
Art. 50 - IL REVISORE DEI CONTI
1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione
degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può chiedere al revisore dei conti di partecipare alle sedute della Giunta e del
Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI
Art. 51 - NORME GENERALI
1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel
rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di
eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei
servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente
qualificate e indirizzate.
Art. 52 - TARIFFE
1. L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti,
spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei
seguenti casi:
a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di
servizio;
b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti
comunali.
3. Le tariffe, nei casi previsti dalla legge, sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno
di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di
nuovi servizi pubblici .
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53 - REVISIONI DELLO STATUTO
1. Per revisione dello Statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che la
parziale modifica dell’articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due
volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata in
vigore di un nuovo Statuto.
Art. 54 -NORME TRANSITORIE
1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto
continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 16 comma 2 e 24 comma 3, trovano applicazione con
riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in
vigore di questo Statuto.
Art. 55 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso
all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena
esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di
Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del
Comune.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Statuto comunale.pdf | 176.94 KB |
